Art. 13.
(Ambito di intervento).

      1. Il difensore civico interviene a difesa del cittadino al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità nell'azione di uffici e servizi, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      2. In ogni atto notificato al destinatario è indicata la possibilità di rivolgersi al difensore civico.

 

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      3. Il difensore civico non può intervenire in questioni concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 2.